::Presentazione ::Definizione ::Fruibilità ::Modulistica
Assegno per nucleo famigliare numeroso: almeno tre figli minori di 18 anni, nucleo composto da cittadini italiani o comunitari con situazione economica, calcolata secondo i criteri ISE (D.Lgs. 130/2000), non superiore ai limiti previsti e aggiornati annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (art. 65 L. 448/98 e succesive modifiche ed integrazioni)
Assegno di maternità: a favore delle madri cittadine italiane, comunitarie, o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, che non beneficiano di altre indennità di maternità erogate dall'INPS o altri istituti, con situazione economica del nucleo familiare, calcolata secondo i criteri ISE (D.Lgs. 130/2000), non superiore ai limiti previsti e aggiornati annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'assegno può spettare non solo per la nascita di un figlio, ma anche per minori in adozione o pre-adozione. (art. 66 L. 448/98 come modificato dall'art. 74 D.Lgs. 151/2001)
Dopo la valutazione dei criteri di ammissibilità e la concessione dei benefici, ai sensi della L. 448/99 artt. 65 e 66, e successive modifiche ed integrazioni, il Comune provvede all'invio dei dati all'INPS provinciale di competenza , che eroga il contributo.
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