Terza età
Pagina 1 di 8
Assegno di cura per persone non autosufficienti
Con la DGR n. 39 del 17.1.2006 sono state date indicazioni operative per la predisposizione dei Piani Locali per la Domiciliarità da parte delle Conferenze dei Sindaci, i cui contenuti vengono applicati con decorrenza 1° gennaio 2007. Con la medesima DGR n. 39/2006 è stato altresì introdotto l'assegno di cura, nel quale confluiscono interventi finora diversificati, finalizzato ad integrare le risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità dell'assistenza alla persona non autosufficiente.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 l'assegno di cura sostituisce i precedenti interventi destinati alle persone anziane non autosufficienti assistite a domicilio (LR 28/1991), alle famiglie che assistono persone non autosufficienti avvalendosi di assistenti familiari (DGR 2907/2002), e alle famiglie che assistono persone affette da demenza, di tipo Alzheimer o di altro tipo, accompagnata da gravi disturbi comportamentali (art. 40 LR 5/2001).
Interventi economici destinati a persone non autosufficienti, residenti nel Veneto, adeguatamente assistite presso il loro domicilio o altro domicilio privato, ovvero le loro famiglie. La finalità è quella di sostenere la scelta della persona non autosufficiente di continuare a vivere nel proprio domicilio e sostenere la famiglia nel proprio carico di cura della persona non autosufficiente.
Interventi economici destinati a persone non autosufficienti, residenti nel Veneto, adeguatamente assistite presso il loro domicilio o altro domicilio privato, ovvero le loro famiglie. La finalità è quella di sostenere la scelta della persona non autosufficiente di continuare a vivere nel proprio domicilio e sostenere la famiglia nel proprio carico di cura della persona non autosufficiente.
Il riconoscimento del diritto all’assegno di cura è condizionato all’accertamento di:
- condizione di non autosufficienza sotto i profili sanitario e sociale che evidenzia la necessità di particolare supporto;
- sufficiente adeguatezza del supporto erogato dalla famiglia, direttamente o indirettamente, e/o dalla rete sociale a copertura delle esigenze della persona;
- condizione economica della famiglia di cui fa parte la persona non autosufficiente contenuta entro i limiti definiti annualmente da apposito provvedimento della Regione Veneto.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
la domanda va presentata ai Servizi Sociali del Comune di residenza:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - Servizio Assistenza Sociale, Sede in Via Terraglio 3, 31021 Mogliano Veneto
Orario ricevimento: Lunedì ore 10-13 e Giovedì ore 10-13
- la domanda va presentata una sola volta ed è valida anche per gli anni successivi;
- coloro che per il 2006 hanno beneficiato di uno dei 3 precedenti contributi regionali (LR 28/91, "Badanti", "Alzheimer") non occorre che presentino nuova domanda;
- fino a giugno 2007 il valore ISEE della famiglia anagrafica non deve superare € 14.367,90 tale limite massimo viene aggiornato annualmente in base all’indice Istat Foi;
- la condizione di non autosufficienza e l'adeguatezza delle cure vengono verificate dall'assistente sociale e dal medico curante tramite l'apposita scheda regionale;
- qualora sussista il diritto, il contributo decorre dalla data di presentazione della domanda;
- l'assegno viene erogato con cadenza semestrale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di residenza della persona interessata o allo sportello integrato dei Servizi Sociali e sanitari dell'Azienda ULSS e del Comune di residenza.
Modulistica disponibile nel sito della REGIONE VENETO
Terza età