Associazioni e volontariato - Regolamento

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Indice
Associazioni e volontariato
Associazioni di quartiere
Regolamento
libertà e partecipazione
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(Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 07.04.2004)


Capo I

Principi generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.
  • Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'ordinamento ed il funzionamento degli organismi di partecipazione popolare della Città di Mogliano Veneto e i rapporti tra essi e l'Amministrazione Comunale.
Art. 2 - Finalità.
  • Il Comune di Mogliano Veneto promuove la costituzione di organismi di partecipazione diretta dei cittadini all'amministrazione locale, ai fini di:
    1. favorire il concorso della comunità al processo di formazione delle decisioni, allo svolgimento e al controllo delle attività pubbliche;
    2. consolidare e diffondere il principio della solidarietà, inteso anche come fattore di aggregazione sociale;
    3. contribuire attivamente alla migliore gestione del patrimonio pubblico e delle risorse collettive.
Capo II

Organismi di partecipazione su base di quartiere

Art. 3 - Finalità, individuazione e delimitazione territoriale.
  • Le zone dell'area centrale di Mogliano Veneto, la zona Ovest-Ghetto, le frazioni e le località di Bonisiolo, Campocroce, Marocco, Mazzocco e Zerman costituiscono realtà accomunate da forte identità storica, territoriale e religiosa e da un'originale ed intensa attività sociale.
  • La Città di Mogliano Veneto, al fine di conservare e far crescere la presenza di queste comunità, promuove la costituzione di organismi rappresentativi delle stesse per la partecipazione all'amministrazione del Comune denominati Associazione di Frazione o di Quartiere, costituite come soggetti giuridici autonomi nella forma delle Associazioni non riconosciute.
  • Per le finalità di cui al comma 2, sono istituite le seguenti nove Associazioni di Frazione e di Quartiere, che di seguito saranno denominate Associazioni, come risultanti dallo stradario aggiornato disponibile presso l'ufficio Toponomastica del Comune: Bonisiolo Campocroce Centro Nord Centro Sud Est Marocco Mazzocco - Torni Ovest - Ghetto Zerman
  • Le Associazioni hanno lo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della Città. Esercitano funzioni propositive e consultive, mediante apposite Convenzioni, possono gestire aree e strutture pubbliche esistenti nell'ambito del loro territorio, garantendone la fruizione a tutti i cittadini. Promuovono e organizzano iniziative di carattere culturale, ricreativo e sociale.
Art. 4 - Funzioni consultive e propositive.
  • Le Associazioni esprimono pareri, su propria iniziativa, o su richiesta dell'Amministrazione Comunale e presentano petizioni e proposte su questioni di interesse delle Comunità che rappresentano.
  • L'Amministrazione Comunale è tenuta a richiedere il parere preventivo, non vincolante, dell'Associazione nella fase di definizione dei seguenti atti:
    1. statuto e regolamenti comunali, statuto di aziende speciali, società per azioni e istituzioni;
    2. piani e programmi, come definiti dalla legge e dallo statuto;
    3. il bilancio preventivo;
    4. convenzioni con altri Enti Locali, la costituzione di Consorzi, gli accordi di programma;
    5. convenzioni per la gestione dei servizi;
    6. progetti di opere pubbliche riguardanti il quartiere o la frazione;
    7. il bilancio consuntivo.
  • Il parere, qualora richiesto dall'Amministrazione, deve essere reso in forma scritta, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Su parere motivato del Responsabile del Procedimento o del Segretario Comunale, in casi di urgenza, il termine di trenta giorni può essere ridotto; in casi eccezionali, qualora differire l'assunzione del provvedimento comporti pregiudizio per l'efficienza dei servizi e/o danno per la pubblica amministrazione, l'Amministrazione Comunale può prescindere dalal richiesta di parere preventivo, sempre su parere motivato del Responsabile del Procedimento o del Segretario Comunale, comunicando tempestivamente il provvedimento adottato all'Associazione. Dei pareri, resi e non, va dato atto nel provvedimento conclusivo del procedimento.
  • Il parere può essere assunto dall'Amministrazione anche attraverso un'audizione dell'Associazione.
Art. 5 - Organi, composizione e attribuzioni.
  • Sono organi dell'Associazione il Consiglio ed il Presidente. Sono istituite inoltre l'Assemblea e la Conferenza dei Presidenti.
  • Il Consiglio è composto da un numero di Componenti pari a cinque più uno ogni mille o frazione di mille abitanti residenti; esercita le funzioni consultive e propositive dell'Associazione; approva i programmi delle attività culturali, ricreative e sociali; approva il regolamento di funzionamento degli organi interni e le convenzioni con l'Amministrazione per la gestione di strutture pubbliche; approva il resoconto finanziario annuo di cui all'art. 9 ;indice l'Assemblea di quartiere o di frazione.
  • Il Consiglio nomina, tra i suoi componenti, un segretario con funzioni di verbalizzazione delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea ed un tesoriere con funzioni di gestione della contabilità dell'Associazione.
  • Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea; è responsabile della gestione delle strutture pubbliche affidate all'Associazione dall'Amministrazione Comunale.
  • L'Assemblea viene riunita almeno due volte all'anno per la discussione dei problemi del quartiere o della frazione, e comunque ogniqualvolta ve ne sia la necessità o l'opportunità. Vi possono partecipare tutti i cittadini del quartiere o della frazione.
  • Al fine di favorire il confronto ed il coordinamento tra i Presidenti delle Associazioni e tra questi e l'Amministrazione Comunale, è istituita la conferenza dei Presidenti, che si riunisce su iniziativa dell'Amministrazione o degli stessi Presidenti che provvedono a designare un coordinatore della Conferenza.
Art. 6 - Funzionamento.
  • L'Assemblea è convocata dal Presidente, su mandato del Consiglio o su richiesta di almeno cinquanta cittadini elettori, mediante avviso pubblico, dandone altresì notizia all'Amministrazione.
  • Le riunioni del Consiglio dell'Associazione sono pubbliche e vengono adeguatamente pubblicizzate. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, anche su richiesta di un terzo dei componenti.
  • L'Associazione adotta un proprio regolamento interno che non contrasti con lo Statuto Comunale, con il presente regolamento e con lo Statuto dell'Associazione stessa. Tale regolamento dovrà, in particolare, prevedere:
    1. la costituzione ed il funzionamento di appositi gruppi di lavoro per determinate materie, di cui possano far parte tutti i cittadini del quartiere o della frazione;
    2. le forme di pubblicizzazione dell'attività dell'Associazione, in maniera tale da garantirne la piena conoscibilità ai cittadini;
    3. le modalità organizzative che promuovano e consentano la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Associazione.
  • La funzione di Consigliere dell'Associazione è gratuita.
  • L'assenza dalle riunioni dell'Assemblea per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo, da presentarsi in forma scritta al Presidente entro 15 giorni dalla riunione in cui il consigliere è stato assente, comporta la decadenza dello stesso consigliere dalla carica.
Art. 7 - Costituzione e rinnovo degli organi.
  • I Consigli delle Associazioni sono eletti a suffragio universale, su lista unica, in ordine alfabetico, per ogni quartiere o frazione, con l'espressione di due preferenze. Essi durano in carica quattro anni, e comunque sino al rinnovo;
  • Ogni persona che abbia compiuto la maggiore età alla data delle elezioni, residente o dimorante nel quartiere, ovvero chiunque svolga qualsiasi attività di lavoro o di studio da almeno 1 anno nel territorio del quartiere, può partecipare alla consultazione in qualità di candidato e/o elettore.
  • La posizione di Consigliere di Associazione è incompatibile con quelle di Consigliere Comunale e di membro della Giunta Comunale. Per poter esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, coloro che non sono iscritti nelle liste elettorali del Comune, dovranno produrre, con le modalità descritte nell'ordinanza sindacale di cui al successivo art. 8, apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
  • Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, è il Presidente dell'Associazione; il secondo nell'ordine è il Vice-Presidente.
  • In caso di morte, dimissioni o perdita del requisito di abitante del quartiere del Presidente o del Vice-Presidente, le cariche vengono assunte dai Consiglieri che seguono in ordine al maggior numero di preferenze ottenute. In caso di morte o di dimissioni, o perdita del requisito di abitante del quartiere di un consigliere, il Consiglio approva la surrogazione con il candidato che segue in ordine al maggior numero di preferenze ottenute. Le dimissioni del Presidente o del Vice-Presidente non comportano la loro decadenza dalla carica di Consigliere.
  • Non si può ricoprire la carica di Presidente per più di due mandati consecutivi.
  • Il Sindaco indice le consultazioni per l'elezione dei Consigli delle Associazioni e ne proclama i risultati.
  • I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio la approvi.
Art. 8 - Il procedimento elettorale.
  • Con ordinanza del Sindaco sono stabilite le ulteriori norme per il procedimento elettorale, che dovranno garantire:
    1. l'economicità delle operazioni attraverso procedure semplificate;
    2. la segretezza del voto;
    3. la correttezza delle operazioni di scrutinio;
    4. adeguata informazione ai cittadini;
    5. pari condizioni per gli elettori e i candidati e la correttezza della competizione;
    6. la più ampia presenza delle donne nella composizione dei Consigli delle Associazioni.
Art. 9 - Contributi.
  • L'Amministrazione Comunale, una volta approvato il bilancio di previsione, eroga alle Associazioni, a titolo di concorso nelle spese di gestione e funzionamento, un contributo ordinario determinato da una quota fissa uguale per tutti, definita di anno in anno dall'Amministrazione medesima, e da una quota variabile parametrata al numero di cittadini residenti nel quartiere alla fine dell'anno precedente. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di resoconto delle spese sostenute nell'anno precedente. Alle Associazioni di quartiere che ne faranno richiesta potranno essere altresì riconosciuti, come per altre Associazioni del territorio, altri contributi in relazione a specifiche iniziative o manifestazioni a carattere sociale e di interesse pubblico organizzate d'intesa con l'Amministrazione Comunale.
Capo III

Norme transitorie e finali

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali.
  • Gli atti costitutivi e i relativi statuti delle Associazioni sono depositati presso l'Ufficio del Registro.
  • Non si procede all'elezione dell'Associazione qualora il numero delle autocandidature sia inferiore al doppio del numero dei membri previsto.
  • L'Associazione svolge le sue funzioni anche in caso si presenti l'impossibilità di surrogare i componenti dimissionari, a condizione che sia comunque in carica un numero di componenti pari almeno alla maggioranza dei consiglieri assegnati.
  • Nel caso di svolgimento contestuale, presso i medesimi seggi, delle consultazioni per le Associazioni di quartiere e di altre consultazioni elettorali, si fa rinvio, per quanto concerne la fasi di votazione e di scrutinio ed ogni altro aspetto riguardante le consultazioni di cui sopra, alle disposizioni delle leggi statali vigenti alla data della consultazione in materia di elezioni amministrative.
Art. 11 - Abrogazione di norme.
  • Con effetto della data in entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione regolamentare comunale con esso incompatibile.
Art. 12 - Quorum per la validità dell'elezione della singola Associazione.
  • L'Associazione risulta regolarmente eletta solo se partecipa alla consultazione almento il 40% degli aventi diritto.
  • Gli elettori non iscritti nelle liste elettorali di cui all'art. 7, terzo capoverso, risultano computati fra gli aventi diritto con l'iscrizione in apposito elenco speciale disciplinato dall'ordinanza del Sindaco di cui all'art. 8
Art. 13 - Elenco delle vie per quartieri e frazioni.
  • La suddivisione delle vie per quartieri corrisponde all'elenco aggiornato disponibile presso l'ufficio Toponomastica del Comune. Ogni variazione di tale elenco dovrà essere comunicata dal predetto ufficio al Presidente dell'Associazione di Frazione o di Quartiere.
Art. 14 - Entrata in vigore del Regolamento.
  • Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento che lo approva. Successivamente viene ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio.