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| Servizi tecnici - Fognatura comunale |
REGOLAMENTO FOGNATURE COMUNALI
(approvato con deliberazioni di C.C. n. 315/89 e n. 4/00)
SEZIONE 1 - NORME GENERALI
ART. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipi nell'ambito del territorio del Comune.
Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei limiti di accettabilità degli scarichi, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.
E' volto all'applicazione delle leggi statali e regionali e loro successive modifiche ed integrazioni ed ha lo scopo di stabilire:
- i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonchè del recapito finale della fognatura;
- le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo;
- la sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
- le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
- le norme tecniche di allacciamento;
- i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esazione;
- le sanzioni amministrative.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si definiscono:
- acque bianche ed assimilabili: vengono definite bianche le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee. Vengono definite assimilabili alle bianche le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti di tabella A della legge 10.5.1976 n. 319;
- acque nere: vengono definite nere le acque usate per le varie attività dell'uomo, da insediamenti civili (bagni, w.c., cucine, lavanderie, etc.) e da insediamenti produttivi, quando non conformi ai limiti della tabella A della legge 10.5.1976 n. 319;
- fognatura pubblica: una rete organica ed organizzata di collettori fognari impermeabili realizzata e gestita da Ente pubblico.
Fognatura "separata": dicesi "separata" la fognatura costituita di due differenti reti, una per le sole acque nere, definita fognatura nera ed una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca. Fognatura "unitaria" o "mista": dicesi "unitaria" o "mista" la fognatura costituita di una sola rete per le acque sia nere che bianche.
- utente della fognatura: titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civili e/o produttivi;
- Impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari;
- Impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali quantitativi richiesti, nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologi
- scarichi di insediamenti civili: quelli provenienti:
- dagli insediamenti adibiti ad abitazione o alla svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa e scolastica con esclusione dei laboratori didattici;
- da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:
| Temperatura | = 30 C |
| pH | = 7,5 - 8,5 |
| solidi sospesi | = 500 mg/1 |
| COD | = 900 " |
| BOD | = 500 " |
| N. totale | = 80 " |
| N. ammoniacale | = 30 " |
| p. totale | = 20 " |
| tensioattivi | = 10 " |
| olio e grassi | = 100 " |
altri inquinanti = qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella "A" allegata alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;
- dalla imprese, singole o associate dedite ad allevamento di bovini, equini, suini, ovini, avicoli e cunicoli che dispongono, in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame, sempre che lo smaltimento dei liquami risulti utile alla produzione.
- dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a 1 kg. per mq. di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
- scarichi di insediamenti produttivi, gli scarichi provenienti da tutti gli insediamenti diversi da quelli definiti al precedente punto 7).
- scarico in corpo idrico superficiale, recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico.
- scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo, recapito di reflui nello strato di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonchè sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se occasionali di deflussi idrici superficiali;
- scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee, recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionale sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiano) nonchè le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- titolare dello scarico, il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;
- fabbricati esistenti, sono quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- fabbricati nuovi, quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo quali quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione del corpo ricettore.
ART. 3 - Classificazione degli scarichi
Ai soli fini del presente regolamento gli scarichi si distinguono in civili e produttivi.
Gli scarichi civili si distinguono in:
- abitativi, quelli conformi a quanto previsto all'art. 2, punto 7, lettere b), c), d).
- non abitativi, quelli conformi a quanto previsto all’art. 2, punto 7, lett. b), c), d);
Gli scarichi produttivi si distinguono in:
- scarichi derivanti da impianti di depurazione di cui all'art. 35 lettere b) e c) della L.R. 16.4.1985 n. 33.
- scarichi non derivanti da impianti di depurazione e/o pretrattamento o dotati di impianti di seconda categoria di cui all'art. 49, comma 1, lettera a) della L.R. 16.4.1985 n. 33.
SEZIONE II - SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA
TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 4 - Obbligo di allacciamento
Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla rete fognaria comunale hanno l'obbligo di immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura stessa.
Il Comune o l'Ente Gestore di fronte a comprovate difficoltà tecniche ed eccezionali onerosità economiche per l'esecuzione dell'allacciamento ha la facoltà di concedere l'esenzione dall'allacciamento.
Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito dalla fognatura pubblica, si allacciano alla stessa previa verifica da parte del Comune o Ente Gestore della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di coinvolgimento e depurazione disponibili o previsti.
Art. 5 - Autorizzazione allo scarico
Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dal Comune o dall'Ente gestore.
Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.
La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni genere e spesa a carico dell'inadempimento.
Art. 6 - Attivazione dello scarico
Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni di cui agli artt. 16 e 17 della L. 10.5.1976 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono di proprietà pubblica tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento.
Sono altresì di proprietà pubblica le fognatura costruite dai privati con contribuzione, sotto qualsiasi forma, di Ente Pubblico
ART. 8 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese
Le opere in sede stradale e comunque in proprietà comunale necessarie per eseguire l'allacciamento alle condotte comunali saranno realizzate dal Comune e/o dall'Ente Gestore a spese del Comune.
In dipendenza di quanto sopra disposto, l'obbligo da parte del privato di cui all'art. 4 decorrerà dal momento in cui il Comune avrà realizzato le diramazioni occorrenti per consentire l'allacciamento.
ART. 9 - Passaggio attraverso proprietà privata
Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il Comune o Ente Gestore procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri per pubblica utilità.
Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.
Le indennità a favore delle proprietà interessate sono quantificate dal Comune o Ente Gestore ed in caso di contrasto accertate dall'Autorità Giudiziaria ordinaria.
ART. 10 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale
Qualora gli apparecchi di scarico e i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.
in particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrapressione del collettore recipiente.
L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
ART. 11 - Fognature delle strade e delle piazze private
Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.
I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni dell'art. 8 del presente regolamento.
In ogni caso chi intende raccordare una strada privata con una strada pubblica deve provvederla di fognatura per la acque piovane secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Chi intende costruire un edificio su strada privata raccordata con una strada pubblica deve provvederla altresì di fognatura nera secondo le indicazioni sempre dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Chi intende procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.
ART. 12 - Manutenzione, pulizia e ripartizione dei manufatti di allacciamento
I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Comune o Ente gestore.
Gli utenti segnalano al Comune o Ente Gestore le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.
La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.
Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione , nonchè da uso difforme delle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
E' facoltà del Comune emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede l'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi.
ART. 13 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili
Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi nei, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata di liquami, nonchè ogni sistema di dispersione.
Pertanto, tali manufatti sono opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato. L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette. Il Comune o Ente Gestore in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, o particolari, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.
ART. 14 - Immissioni vietate
E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti.
ART. 15 - Scarico di acque bianche ed assimilate
Le acque bianche ed assimilate possono essere smaltite, quando ne esiste la possibilità, anche in un recapito diverso dalla pubblica fognatura.
ART. 16 - Insediamenti temporanei
Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.
ART. 17 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche
Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte. In particolare sono vietati gli accumoli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.
Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, il alcune aree dell'insediamento, il Comune o l'Ente Gestore può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni.
ART. 18 - Rilevazione dei consumi idrici
Tutti gli insediamenti civili produttivi che provvedono autonomamente all’approvvigionamento idrico, lo specificano nella domanda di autorizzazione allo scarico.
Le utenze produttive su ciascuna fonte di prelievo installano, a propria cura e spese, idonei strumenti di misura approvati dal Comune o Ente Gestore, tali strumenti vengono sigillati a cura del Comune o Ente Gestore stesso che può sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.
Tutti gli utenti sia che provvedano autonomamente, all’approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevamenti usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura possono chiedere al Comune o Ente Gestore di accertare e quantificare tali usi.
Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni.
TITOLO II - UTENZE CIVILI
CAPITOLO I - NUOVI FABBRICATI
Art. 19 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura
Gli elaborati di progetto alla pubblica fognatura sono presentati al Comune o Ente Gestore contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.
Gli elaborati predisposti in n. 3 copie consistono in:
- estratto catastale;
- progetto dei manufatti di allacciamento comprendente:
planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1.200, con indicazione del percorso deicondotti della fognatura interna e di quelli di allacciamento alla fognatura pubblica, dei pozzetti di ispezione e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione, e da manufatti speciali;
- relazione dettagliata indicante le modalità esecutive ed i materiali costituenti la fognatura interna ed i manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:
- numero e superficie degli appartamenti, numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi,
- elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali di prestazione di servizi con scarichi civili, superficie totale della proprietà e superfici impermeabilizzate,
- fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.
la relazione sopra indicata è corredata di calcoli idraulici ed igienico sanitari, per quanto necessario.
Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza.
Il Comune, acquisito il parere vincolante dell'eventuale Ente gestore della fognatura, approva gli elaborati con il provvedimento di concessione edilizia.
Art. 20 - Visite tecniche - verifica delle opere
Il Comune o Ente Gestore durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare i controlli che ritiene opportuni, sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune o Ente Gestore dell'avvenuta ultimazione delle opere, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico contestualmente alla richiesta di abitabilità o agibilità.
Il Comune, direttamente o tramite l'ente gestore, esegue una visita di verifica, intesa a contrastare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.
In ogni caso l'utente è responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento.
ART. 21 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico
L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune o Ente Gestore contestualmente al certificato di abitabilità o agibilità.
Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione.
ART. 22 - Validità dell'autorizzazione allo scarico
L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati.
L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni quali - quantitative degli scarichi, impone la presentazione di nuova domanda.
ART. 23 - Modalità tecniche di allacciamento
Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono tramite gli appositi pezzi speciali e sgembo, ovvero direttamente in una cameretta di ispezione.
i collettori di immissione degli allacci privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.
Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonchè i pozzetti di raccolta delle acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.
Le colonne di scarico, cui siano allacciati solo e soltanto cucine, lavanderie possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensa grassi.
Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere o miste viene munito di pozzetto sifonato con pezzo speciale per l'ispezione, dotato di tappo a tenuta, disposto al confine di proprietà e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione.
Tale pozzetto è considerato il punto di consegna dei liquami alla fognatura comunale.
ART. 24 Caratteristiche tecniche delle fognature interne
I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.
Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posare su letto di sabbia o calcestruzzo magro.
Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm. e con adeguata pendenza.
I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.
i materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
Le caratteristiche di tali materiali dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dall'allegato 4 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque del 04.02.1977.
Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento rivestito.
I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30^ a 45^.
Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore, i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
Vanno installati pozzetti in numero adeguato per l'ispezione, e muniti di tappo di tenuta, oppure tali pozzetti dovranno dovere annegato sul fondello un semi tubo in PVC sezionato orizzontalmente, che permetta la continuità del deflusso dei liquami, il tutto per un'agevole manutenzione dell'allacciamento.
ART. 25 - Norme particolari per le utenze non abitative
Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.
Tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.
ART. 26 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata
I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per la acque nere e bianche ed assimilabili.
Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.
Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni proseguono distinte fino a valle di ciascun sifone a piè colonna.
CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI
ART. 27 - Allacciamenti o nuovi tratti di rete fognaria
In occasione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, il Comune o Ente Gestore notifica ai possibili utenti, il termine entro il quale devono presentare la domanda, corredata dagli elaborati di progetto, per ottenere l'autorizzazione ad eseguire le opere di allacciamento, nonché il termine per la realizzazione di tali opere.
ART. 28 - Visite tecniche - Verifica delle opere - Autorizzazione allo scarico
Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità dell'art. 20, commi 1, 2, 4, 5.
L'utente dà comunicazione scritta al Comune o Ente Gestore dell'ultimazione delle opere, dichiarandone l'esecuzione secondo gli elaborati di progetto. Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.
Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è conseguente alla verifica da parte del Comune o Ente Gestore della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati.
ART. 29 - Esecuzione d'ufficio del progetto
Trascorsi i termini di cui all'art. 27, il Comune o l'Ente Gestore provvede d'ufficio alla redazione del progetto e stabilisce i termini per l'inizio e il completamento delle opere. Gli elaborati saranno notificati agli interessi a cui verranno addebitate le relative spese.
ART. 30 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento
Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il Comune o Ente Gestore procede d'ufficio.
Ferma restando ogni altra sanzione di Legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere, vengono addebitate all'utente inadempiente e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.
TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
NORME GENERALI
Art. 31 - Condizioni di ammissibilità
Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative, siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.
E' facoltà quindi dell'Amministrazione comunale e Ente Gestore autorizzare o meno gli scarichi derivanti da insediamenti produttivi.
Condizione per l'accettazione in fognatura è che tali acque di scarico siano conformi ai limiti di accettabilità prescritti dalla tabella allegata al D.P.R. 20.9.1973 n. 962 "Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque". Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque di scarichi civili, ai sensi dell'art. 2, punto 7, lettera B), purchè convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al Titolo II.
Sussiste l'obbligatorietà del loro conferimento nel caso in cui non si provveda autonomamente al loro trattamento, anche unitamente agli scarichi dell'attività produttiva. Le acque bianche ed assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso di sistema separato, compatibilmente con le potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche ed igienico sanitarie del corso d'acqua recipiente.
ART. 32 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento
Le utenze produttive definite dall'art. 3, comma 3, lett. A), devono presentare contemporaneamente il progetto delle opere di allacciamento alla Provincia e al Comune.
Il Comune o Ente Gestore potrà far pervenire le proprie osservazioni alla Provincia, successivamente all'approvazione del progetto, entro 30 giorni dal ricevimento.
Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lett. B) devono, invece, presentare il progetto delle opere di allacciamento al Comune.
La concessione o autorizzazione edilizia, gratuita, è rilasciata dal Sindaco successivamente all'approvazione del progetto, adottando le prescrizioni e le modalità costruttive stabilite con il provvedimento di approvazione.
ART. 33 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento
Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento degli insediamenti produttivi che conferiscono le proprie acque reflue provenienti dai processi di lavorazione comprendono la seguente documentazione, predisposta in tre copie:
- Estratto catastale;
- Progetto dei manufatti di allacciamento che comprende:
- planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1.500, riportante:
a) i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche ed assimilabili, per gli scarichi di processo e civili, di cui si chiede l'allacciamento.
b) le camerette d'ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione.
c) il pozzetto di ispezione finale ed il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica.
d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile.
- Piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti.
- Relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi.
b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali.
c) le quantità e le caratteristiche chimico - fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta.
d) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento.
e) calcoli idraulici ed igienico - sanitari, per quanto necessari.
Gli elaborati e la relazione tecnica, allegati alla domanda di allacciamento, devono essere sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza.
Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta in carta legale, completata in ogni sua parte, a firma del legale rappresentante, nella quale è specificato:
- la ragione sociale e l'indirizzo della sede legale e della unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda ed il settore produttivo di appartenenza;
- le generalità del legale rappresentante la Ditta.
- gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'edificio;
- il numero di addetti impiegati,
- le caratteristiche quantitative (portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero) e qualitative dello scarico con allegato il referto delle analisi chimico fisiche e precisando le modalità di scarico;
- i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare ed i quantitativi d'acqua per i quali, si richiede l'immissione nella fognatura pubblica.
- La o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate, nel caso di approvvigionamento autonomo sono indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati.
La domanda deve contenere l'esplecita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della Ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità. Il Comune o Ente Gestore ha la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo, o prima di concedere l'autorizzazione allo scarico.
ART. 34 - Autorizzazione allo scarico o esercizio
Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lett. A) l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento, questa è rilasciata dalla Provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli artt. 40 e 44 della L.R. 16.4.1985 n. 33.
Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.
Per le utenze produttive definite dall'ar. 3, comma 3 lett. B, il Comune o l'Ente Gestore previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 22 rilascia l'autorizzazione allo scarico. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.
ART. 35 - Utenze produttive già allacciate
Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico le utenze produttive già allacciate alla pubblica fognatura presentano, al Comune o Ente gestore domanda di autorizzazione allo scarico entro 1 anno dalla data di approvazione del presente regolamento e con le modalità elencate al precedente art. 33.
L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comune o Ente Gestore a seguito di esito favorevole di sopralluogo.
ART. 36 - Validità dell'autorizzazione
L'autorizzazione è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertato l'inadempimento alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:
- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- con osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa, ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi ed i diritti conseguenti.
La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali quantitative delle caratteristiche dello scarico. In tal caso di revoca o decadenza della titolarità dell’autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.
ART. 37 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento.
Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti civili quali servizi igienici, cucine, delle acque bianche ed assimilabili e le acque nere dell'attività produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza precisati nel seguito.
I condotti ed i manufatti per le acque nere, assimilabili a quelle da insediamenti civili, devono essere conformi alle norme di cui al titolo I.
I condotti ed i manufatti per le acque nere da attività produttive sono dimensionati tenendo conto dalla portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici. I materiali sono compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.
I tubi sono disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.
I materiali da impiegare sono lisci, impermeabili, resistenti alla azione corrosiva dei liquami. Sono vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.
I cambiamenti in direzione sono realizzati con pezzi speciali con angoli da 30^ a 45^. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore, i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore avvengono con pezzi speciali. Sono installate cambrette d’ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione. A monte delle confluenze con le acque provenienti da insediamenti civili e con le acque bianche ed assimilabili alle bianche ed a valle di eventuali impiantii di pretrattamento, è installato un pozzetto di ispezione. A valle di tale pozzetto è consentita la confluenza delle altre acque, ad eccezione di quelle bianche, dopo detta confluenza ed in prossimità del limite di proprietà è predisposto un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico.
La rete delle acque bianche può essere immessa nella fognatura pubblica tramite il medesimo collettore di allacciamento delle altre acque, purché a valle del pozzetto di cui al comma precedente, ovvero per tramite di un collettore distinto.
la facoltà di far confluire alla pubblica fognatura le acque bianche assimilabili è condizionata al sistema della fognatura stessa, in caso di sistema separato le acque bianche sono convogliate al collettore relativo.
E’ ammesso l’uso del tritarifiuti da installare nelle acque di scarico provenienti da cucine, previa chiarificazione delle acque stesse in condensa grassi di dimensioni adeguate.
ART. 38 - Impianti di pretrattamento
Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamentto. Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede a sua cura e spese allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 33, in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione al Comune o Ente Gestore.
L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di corrocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.
Nell'eventualità di disservizi nell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta al Comune o Ente Gestore il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la soppressione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.
ART. 39 - Misurazioni quali - quantitative degli scarichi
L'utente ha la facoltà di installare nel pozzetto di ispezione, uno strumento di misura delle portate approvato dal Comune o Ente Gestore in tal caso, il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.
in casi particolari e motivati, il Comune o l'Ente Gestore ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento. Il Comune o l'Ente Gestore, ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche, atti da accertare la qualità degli scarichi e la conformità alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.
Per casi particolari e motivati il Comune o l'Ente Gestore, ha altresì, la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'impresa.
SEZIONE III - SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE
TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 40 - Autorizzazione allo scarico
Ogni scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale, deve essere autorizzato dal Comune o Ente Gestore. E' fatto divieto di scaricare direttamente acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.
La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.
ART. 41 - Attivazione dello scarico
L'attivazione di ogni nuovo scarico di intende autorizzata dal giorno seguente alla data di emissione della autorizzazione allo scarico.
ART. 42 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico
La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di scarico, sono affidate ai titolari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spese. i titolari dello scarico sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi derivante da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonchè da uso difforme dalle norme del presente regolamento dei manufatti di scarico.
E' facoltà del Comune o Ente Gestore ordinare ai titolari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale può provvedere di ufficio, ponendo a carico del titolare inadempiente i relativi costi.
ART. 43 - Rilevazione dei consumi idrici
Gli insediamenti produttivi e civili che provvedono autonomamente all’approvvigionamento idrico, devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico al Comune o Ente Gestore.
Gli insediamenti produttivi devono inoltre installare, a proprie spese, idonei strumenti di misura su ciascuna fonte di prelievo.
Tali strumenti vengono sigillati a cura dell'Ufficio tecnico Comunale o Ente Gestore, che può sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.
Gli insediamenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni all'Autorità competente di controllo
TITOLO II - INSEDIAMENTI CIVILI
CAPITOLO I - NUOVI FABBRICATI
ART. 44 - Elaborati di progetto delle opere di scarico
Gli elaborati di progetto delle opere di scarico sono presentati al Comune contestualmente alla richiesta di concessione edilizia. Gli elaborati predisposti in n. 3 copie, consistono in:
- estratto catastale
- progetto dei manufatti di scarico, comprendente:
planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei pozzetti di ispezione, delle fosse Imhoff, di eventuali impianti di depurazione dei manufatti di scarico e/o delle opere di subirrigazione.
- relazione dettagliata indicante le modalità esecutive ed i manufatti costituenti le opere da eseguire e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell’insediamento, quali:
- numero e superficie degli appartamenti;
- numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
- elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali e di presentazione di servizi con scarichi civili.
- fonte di approvvigionamento ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.
- la relazione sopra indicata, per quanto necessaria è corredata da calcoli idraulici ed igienico sanitari.
Gli elaborati e la relazione sono sottoscritti da tecnico abilitato, regolarmente iscritto all’Albo professionale di competenza.
ART. 45 - Visite tecniche e rilascio dell’autorizzazione allo scarico
Per quanto concerne le visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell’autorizzazione e l’attivazione dello scarico, per quanto compatibili si applicano i precedenti art. 20 e 21.
ART. 46 - Modalità tecniche dello scarico
In considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio comunale, lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti civili non allacciabili alla fognatura comunale, avviene, previa chiarificazione in vasche tipo Imhoff e in pozzetti condensa grassi per le acque saponate, mediante:
- percolazione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio.
I liquami trattati, debbono essere esclusivamente quelli provenienti dall’interno delle abitazioni. Le acque meteoriche hanno sistema di smaltimento distinto, preferibilmente in corpi idrici superficili.
Secondo le modalità tecniche indicate nell’allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri 4.2.1977, qualora non possa essere attuata la percolazione, a causa di distanza tra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda acquifera inferiore ai due metri, di mancanza di spazio, di insufficienti caratteristiche drenanti del terreno, è ammissibile, previa chiarificazione in vasca Imhoff, lo scarico in corpo idrico superficiale.
I liquami provenienti da insediamenti civili in cui si utilizzano oli minerali o prodotti simili, sono trattati mediante passaggio attraverso idonei separatori degli oli.
Le acque provenienti da lavanderie e cucine dovranno subire un idoneo trattamento con vasca tipo condensa grassi, il cui effluente dovrà essere raccordato sempre a valle dello scarico della vasca Imhoff.
Le vasche Imhoff sono dimensionate secondo la tabella n. 1 allegata alla circolare del 04.6.1986 n. 35; le modalità di costruzione delle condotte di dispersione nel terreno sono indicate nell’allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri 4.2.1977.
E ‘ ammesso l’uso del tritarifiuti da installare nelle acque di scarico provenienti da cucine, previa chiarificazione delle acque stesse in condensa grassi di dimensioni adeguate.
CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI
Art. 47 - Insediamenti abitativi
Il Sindaco ha facoltà di emettere l’ordinanza, da notificarsi ad ogni singolo interessato, per fissare i termini entro i quali gli insediamenti abitativi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto delle opere di scarico.
In caso di difformità dal presente regolamento, il Sindaco prescrive gli adeguamenti opportuni, fissando il termine per la realizzazione delle opere necessarie.
Art. 48 - Insediamenti civili non abitativi
Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini entro i quali gli insediamenti non abitativi privi di precedente autorizzazione allo scarico sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico con allegata una dettagliata relazione, corredata di eventuali elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.
L’autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Sindaco a seguito di verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente regolamento.
Il Sindaco in caso di difformità, fissa i termini per la presentazione del progetto di adeguamento con le modalità dell’art. 44.
ART. 49 - Esecuzione d’ufficio del progetto
Trascorsi i termini previsti agli artt. 47, 48, il Comune provvede d’ufficio, a spese dell’inadempiente e stabilisce i termini per l’inizio ed il completamento delle opere.
Gli elaborati sono notificati all’interessato che deve provvedere entro il termine di 30 giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.
ART. 50 - Esecuzione d’ufficio delle opere
Trascorso il termine stabilito per l’esecuzione delle opere il Comune provvede d’ufficio.
Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l’esecuzione delle opere, sono addebitate all’utente inadempiente e notificate all’interessato che può ricorrere nelle forme di legge.
TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Art. 51 - Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico
Gli scarichi di insediamenti produttivi con recapito sul suolo negli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti indicati nella tabella A della legge 10.5.1976 n. 319.
Tali limiti non possono essere conseguiti, mediante diluzioni con acque appositamente prelevate allo scopo. Gli scarichi hanno di norma recapito nei corpi idrici superficiali qualora non sussista la possibilità di conveniente realizzazione di tale modalità di scarico può essere autorizzato il recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo.
ART. 52 - Elaborati di progetto delle opere di scarico
Gli elaborati di progetto delle opere di scarico, da presentare in conformità agli artt. 32 e 33, comprendono:
- estratto catastale;
- progetto di manufatti di scarico che comprende:
- planimetria dell’insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:
- i percorsi delle reti di fognatura interna separatamente per le acque bianche ed assimilabili, per gli scarichi di processo civili;
- le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione.
- piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento e di depurazione esistenti o preposti, relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell’azienda, con l’indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi,
- l’esistenza o la proposta di impianti di pretrattamento o depurazione, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali.
- le quantità e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta,
- descrizione dei manufatti di scarico con precisazione dei materiali delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento.
- calcoli idraulici ed igienico sanitari, per quanto necessari.
Gli elaborati e la relazione tecnica, sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all’Albo Professionale di competenza.
ART. 53 - Autorizzazione allo scarico o esercizio
Per le utenze produttive definite all’art. 3, comma 3, lett. A), l’autorizzazione allo scarico è sostituita dall’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di depurazione o pretrattamento, questa è rilasciata dalla Provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 della L.R. 16.4.1985 n. 33.
Ai fini del presente regolamento l’autorizzazione all’esercizio si identifica con l’autorizzazione allo scarico.
Per le utenze produttive definite all’art. 3, comma 3, lett. B), il Sindaco, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell’art. 20 rilascia l’autorizzazione allo scarico.
L’autorizzazione allo scarico rimane subordinata al rilascio della autorizzazione.
ART. 54 - Insediamenti produttivi esistenti
Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico, gli insediamenti produttivi devono presentare all’Autorità competente domanda di autorizzazione allo scarico con le modalità di cui all’art. 53.
ART. 55 - Validità dell’autorizzazione
L’autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertato l’inadempimento alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:
- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione;
- inadeguata manutenzione dello scarico e degli eventuali impianti di pretrattamento;
- modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali quantitative dello scarico, rispetto a quanto indicato nella domanda di allacciamento.
La titolarità dell’autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all’impresa ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi ed i diritti conseguenti.
La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell’attività produttiva che determini modifiche quali quantitative dello scarico. In caso di revoca o decadenza della titolarità della autorizzazione a norma di quanto sopra, l’impresa che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.
ART. 56 - Norme tecniche per lo scarico
Lo scarico del liquame sul suolo o sugli strati superficiali del suolo può aver luogo mediante dispersione o sub irrigazione drenata per scorrimento, secondo le modalità indicate nell’allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri 4.2.1977.
Nelle zone di dispersione dei liquami, i deflussi superficiali non devono in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento ed il rigonfiamento del terreno a seguito delle somministrazioni, non deve portare a degradazione della sua struttura. A monte della zona di applicazione dello scarico, deve essere costruito un pozzetto d’ispezione.
L’ubicazione di tale pozzetto deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo.
ART. 57 - Impianti di pretrattamento
Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l’installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione.
Di questi resta esclusivo responsabile l’impresa che ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico, in caso di modifica l’impresa è tenuta a fornire preventiva documentazione all’autorità competente.
L’Autorità competente al controllo provvede alla sigillatura delle saracinesche di intercettazione dell’eventuale condotta di cortocircuitazione dell’impianto di pretrattamento. Nell’eventualità di disservizi dell’impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l’utente deve darne immediata comunicazione scritta all’Autorità competente il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la soppressione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell’impianto.
ART. 58 - Misurazioni quali quantitative degli scarichi
In casi particolari e motivati, l’Autorità competente ha facoltà di imporre l’installazione nel pozzetto di ispezione di uno strumento di misurazione delle portate.
L’Autorità stessa, ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche, atti ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico.
Per casi particolari e motivati, l’Autorità competente ha altresì la facoltà di imporre l’installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell’impresa.
TITOLO IV - SMALTIMENTO DI LIQUAMI E FANGHI NON TOSSICI E NOCIVI SU SUOLO AGRICOLO E SPARGIMENTO DEI FANGHI E LIQUAMI DERIVANTI DA POZZI NERI E ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.
ART. 59 - Smaltimento di liquami e fanghi non tossici e nocivi su suolo agricolo.
Lo smaltimento dei liquami e fanghi non tossici e nocivi ai sensi del D.P.R. del 10.9.1992, n. 915 sul suolo agricolo è autorizzato esclusivamente per quegli scarichi che, per le loro caratteristiche quali quantitative, sono suscettibili di depurazione naturale, fatte salve tutte le precauzioni necessarie alla individuazione delle zone idonee allo smaltimento, ai sensi e per gli effetti dell’allegato n. 5 della delibera G.M. 04.02.1977.
Lo smaltimento sul suolo agricolo è ammesso non come semplice mezzo di scarico, ma come mezzo di trattamento, che assicuri un utile alla produzione ed in ogni caso un’idonea dispersione ed innocuizzazione degli scarichi stessi, in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo, la vegetazione, non subiscano degradazione e danno, secondo le modalità contenute nella delibera G.M. 04.02.1977.
Lo smaltimento inoltre non deve produrre inconvenienti ambientali come rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aereosol.
ART. 60 - Autorizzazione allo smaltimento su suolo agricolo
Lo smaltimento dei liquami e fanghi non tossici e nocivi provenienti da impianti di depurazione di scarichi civili e di altri processi produttivi, su terreni agricoli è soggetto ad autorizzazione rilasciata da ciascun Comune sul cui territorio ricadono aree interessate allo smaltimento. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata dai produttori di liquami e/o fanghi, corredata da:
- gli atti di assenso da parte delle aziende agricole disposte ad accettare i liquami e/o fanghi sui loro terreni;
- l’individuazione su planimetria catastale dei terreni agricoli interessati, evidenziando nell’ambito degli stessi le aree di rispetto da strade, centri abitati e sorgenti, nonchè le altre zone in cui non è ammesso lo smaltimento;
- una relazione che attesti l’idoneità dei siti prescelti in relazione alle caratteristiche topografiche, morfologiche, geologiche, climatiche, pedologiche, idrologiche, idrografiche e chimiche del terreno.
- l’indicazione dei periodi di spandimento e delle tecniche e/o attrezzature da impiegare, anche in funzione del tipo di coltura in atto o prevista, al fine di ripartire sul terreno un carico idraulico uniforme e di evitare fenomeni di ruscellamento;
- l’esito di analisi chimiche, microbiologiche e parassitologiche dei fanghi secondo le modalità indicate nelle tabelle n. 2 e 3 allegate alla circolare regionale del 04.6.1986 n. 35. E’ facoltà del Comune o ente gestore richiedere estese analisi anche dei parametri specifici del ciclo produttivo da cui hanno origine i fanghi da smaltire.
Presso ogni impianto di produzione di liquami e/o fanghi devono essere previsti adeguati sistemi di accumolo in relazione allo stato fisico dei liquami e/o fanghi stessi e alle modalità della loro utilizzazione.
Presso ogni utilizzatore deve essere istituito un registro dei terreni, secondo il modello allegato alla Circolare del 04.06.1986 come da allegato modello B5.
Per essere distribuiti nel terreno, i liquami e/o fanghi debbono rispettare i valori limite di accettabilità indicati nella colonna 1 della tabella n. 4 allegata alla Circolare del 04.06.1986 n. 35. Le quantità massime distribuibili sono stabilite in funzione della richiesta agronomica ed, in ogni caso, limitate dal contenuto di metalli pesanti nei liquami e/o fanghi e nei terreni.
Lo spandimento deve cessare quando la concentrazione del terreno di uno o più metalli pesanti raggiunge il valore limite di cui alla colonna 2 di tale tabella. i terreni assoggettati allo spandimento devono essere analizzati periodicamente, con cadenza almeno quinquennale, secondo le modalità previste dalla tabella n. 5 allegata alla Circolare del 04.6.1986 n. 35. Ai sensi della L.R. 33/85 art. 6, lett. C, le ditte produttrici di liquami di origine animale non abbisognano di autorizzazione per lo smaltimento quando questo avvenga su terreni propri o avuti in affitto, usufrutto, ecc..
Le Ditte in questione dovranno comunque osservare tutte le prescrizioni indicate in materia dalla normativa statale e locale vigente.
ART. 61 - Spargimento di fanghi e liquami derivanti da impianti di chiarificazione da insediamenti abitativi.
Lo spargimento di liquami e fanghi provenienti da impianti di chiarificazione di insediamenti abitativi quali fosse Imhoff, fosse settiche e simili, non è soggetto ad autorizzazione quando si tratta di attività diretta alla fertilizzazione di terreni propri di chi effettua lo spargimento.
La quantità da spargere non deve superare i limiti posti dalla deliberazione del Comitato dei Ministri del 04.02.1977.
ART. 62 - Spargimento di liquami derivanti da allevamenti
Presso ogni allevamento di cui al presente regolamento deve essere tenuto il “Registro delle consegne dei liquami zootecnici”, previsto dalla Circolare Regionale del 04.6.1986 n. 35, secondo l’allegato Modello B 6.
ART. 62/bis - Condizioni per lo spandimento
Lo spandimento dei liquami, di cui al precedente art. 62 per la fertilizzazione dei terreni adibiti ad uso agricolo può avvenire nel territorio comunale, esclusivamente qualora sussistono le seguenti condizioni:
- lo spandimento non interessi con colture orticole in atto, da consumarsi crude;
- i terreni interessati non abbiano una pendenza superiore al 15% tale da originare fenomeni di ruscellamento; in ogni caso detti fenomeni dovranno essere evitati mediante adeguate sistemazioni idraulico - agrarie,
- la falda freatica si trovi ad una profondità maggiore di mt. 1, 50, in nessun caso comunque si dovrà recare danno alle falde acquifere;
- ci sia una distanza di almeno mt. 50 tra i confini del terreno fertirrigato ed eventuali pozzi ad uso potabile che attingano dalla falda freatica;
- il liquame, per quanto stabilito dalla Direttiva A 3 della Circolare regionale del 04.06.1986, n. 35, abbia subito idonea maturazione in vasche di accumulo a tenuta idraulica, per un periodo non inferiore ai 6 mesi; le vasche di accumulo dovranno essere almeno due, separate, in modo da permettere di usarne una per l’arrivo e lo stoccaggio dei liquami da maturare e l’altra per consentire il deposito del liquame già maturato e pronto per lo smaltimento. Lo schema ed il progetto degli impianti di stoccaggio dovranno essere approvati dall’Amministrazione comunale. Il periodo di maturazione dei liquami può essere ridotto dal Sindaco qualora la ditta presenti idonea documentazione attestante una rapida maturazione dei liquami tramite opportuni sistemi di trattamento;
- lo spandimento avvenga al di fuori dell’area di rispetto delle strade statali e provinciali, fissata in una distanza minima di mt. 100 in zone urbanizzate e mt. 10 nelle zone agricole;
- sia rispettata una distanza minima di mt. 20 dalle singole abitazioni indicate in zona agricola e di mt. 50 dalle abitazioni situate in nuclei abitati; queste distanze possono essere ridotte dal Sindaco su richiesta della ditta interessata fino ad un minimo di mt. 10 per le abitazioni site in zona agricola sempre che le stesse (abitazioni) sorgano su terreni di proprietà della ditta in questione, o previo assenso scritto dei proprietari, su terreni non appartenenti alla ditta ma concessi dalla stessa per lo smaltimento dei liquami; per le abitazioni site in zona agricola la distanza di smaltimento non potrà in ogni caso essere autorizzata a meno di m. 40 dalle stesse;
- siano comunque seguiti i seguenti orari:
- nel periodo 16 ottobre - 15 aprile lo smaltimento dovrà essere evitato dalle ore 10.00 alle ore 16.00;
- nel periodo 16 aprile - 15 ottobre lo smaltimento dovrà essere evitato dalle ore 9 alle 18.00;
- nei mesi di luglio ed agosto lo smaltimento dovrà avvenire esclusivamente dalle ore 19.00 alle ore 8.00;
- alla domenica e nei giorni festivi non dovrà essere effettuato nessun tipo di smaltimento;
- il Sindaco previo parere del servizio sanitario e servizio vigilanza dell’ULSS può restringere o vietare lo smaltimento nei periodi di cui al punto 8.
- qualora sia dimostrabile, da parte delle ditte interessate, che lo spargimento dei liquami avviene senza provocare alcun inconveniente per la popolazione, il Sindaco, dietro richiesta delle ditte stesse, può rilasciare autorizzazione allo smaltimento in orari diversi da quelli di cui al comma 8.
- adozione di idonei accorgimenti tecnici per evitare l’emanazione di odori molesti.
ART. 62 ter - Cautele igienico - sanitarie ed ambientali
In ogni periodo dell’anno si provvederà a smaltire i liquami nel minor tempo compatibile con la durata delle corrette operazioni agronomiche, evitando smaltimenti ripetuti sullo stesso recapito in più riprese a distanza di giorni, completando cioè la distribuzione in ogni appezzamento prima di iniziarla in altri.
Anche allo scopo di ottenere il miglior risultato di fertilizzazione si opererà in modo da distribuire i liquami il più basso e lentamente possibile, compatibilmente con le possibilità di intervento dovute a situazioni ambientali e pedologiche. Il percorso dei mezzi che trasportano i liquami zootecnici dovrà avvenire senza perdita alcuna sulla sede stradale, ne causare inconvenienti, odori od esalazioni moleste ed avendo cura nel limite del possibile, di evitare il transito lungo le strade dei centri abitati. In relazione a quanto previsto dalla delibera del 04.02.1977 del Comitato dei Ministri, allegato 5, le indagini geopedologiche atte ad individuare l’attitudine dei terreni allo spandimento dei liquami di cui al precedente art. 62, sono assunte a carico del Comune (senza tuttavia determinare un diritto perchè deve effettuare lo smaltimento.
SEZIONE IV - ASPETTI TRIBUTARI
ART. 63 - Canoni di fognatura
Per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi insediamenti produttivi, è dovuto a norma dell’art. 16 e seguenti, della legge 10.5.1976 n. 319 e successive modifiche, integrazioni , un canone secondo apposita tariffa.
ART. 64 - Caratteristiche del canone
Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli utenti della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata. Sono parimenti tenuti al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate dal proprio insediamento alla fognatura pubblica. Il canone non è dovuto da insediamenti recapitanti in diverso corpo ricettore.
ART. 65 - Determinazione delle tariffe.
La tariffa è formata da due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La determinazione delle tariffe avviene con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle disposizioni di legge. Per il servizio di depurazione, la tariffa è applicabile agli utenti allacciati quando è in funzione un impianto di depurazione terminale, anche se lo stesso non raccoglie tutte le acque provenienti da insediamenti civili compresi nel territorio servito dalla fognatura con recapito nell’impianto medesimo.
ART. 66 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili.
Le tariffe di cui all’art. 65 si applicano al volume dell’acqua scaricata, determinato in misura pari all’80% dell’acqua prelevata. Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, viene presentata, dall’utente, denuncia del volume d’acqua prelevato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di prelevamento.
ART. 67 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi
Gli utenti di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate. La denuncia viene presentata dall’utente entro il 31 gennaio, per l’anno precedente. Il Comune o l’Ente Gestore provvede sulla base degli elementi indicati nella denuncia, alla determinazione del canone, secondo la tabella di cui alla L. R. 11.4.1980 n. 26.
ART. 68 - La riscossione
La riscossione del canone avviene con le modalità previste dal R.D. 14.4.1910 n. 639, per effetto di quanto disposto dall’art. 17 della legge 10.5.1976 n. 319, introdotto con il D. L. n. 38 del 28.2.1981, convertito con modificazioni nella legge 23.4.1981 n. 153.
ART. 69 - Contenzioso
Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell’art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 630. Per la omessa o ritardata denuncia della qualità e della quantità delle acque scaricate, quanto dovuta, si applica una soprattassa pari all’ammontare del canone. La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i 30 giorni. Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50 % del massimo canone accertato. Per l’omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa se pari al 20% del medesimo. Qualora il ritardo del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l’utente decade dall’autorizzazione allo scarico, la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni, fermo restando il pagamento di quanto dovuto. E’ facoltà del Comune, previa apposita deliberazione, derogare a quanto disposto nei precedenti commi, secondo diversi criteri in accordo con l’Ente Gestore.
SEZIONE V - DISPOSIZIONI VARIE
ART. 70 - Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione della superiore autorità a norma di legge e previa pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio. I titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi al presente regolamento entro due giorni dall’entrata in vigore dello stesso. Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine è ridotto a un anno.
ART. 71 - Abrogazione di precedenti disposizioni
Il presente Regolamento abroga tutte le norme in materia sinora vigente in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento.
Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.
ART. 72 - Norme transitorie
Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’autorità competente, su specifica richiesta dell’interessato, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del presente regolamento. tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati, esse possono tuttavia essere rinnovate, anche per periodi successivi sempre previa richiesta degli interessati.
ART. 73 - Sanzioni amministrative
Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge 10.5.1976 n. 319, l’inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla L.M. 16 aprile 1985, n. 33.
Per le procedure inerenti l’applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.
(Circ. G.R. 04.06.1986 n. 35) 925
B.5 - REGISTRO DEI TERRENI
da (data) _________________________
a (data) __________________________
REGISTRO DEI TERRENI
Smaltimento di liquami e fanghi non tossici e nocivi provenienti da impianti di depurazione di scarichi civili, o da altri processi produttivi, su terreni agricoli. (L.R. 16.4.1985, n. 33)
UTILIZZATORE
nome o ragione sociale __________________________________________________
indirizzo o sede legale __________________________________________________
cap._________________
Prov:_______________________________________________________
Via__________________________________________________
tel. _______________________
926 - (Circ. G.R. 4.6.1986 n. 35)
NOTE PER L’USO DEL REGISTRO E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il presente registro è istituito ai sensi della L.R. del Veneto 16.4.1985, n. 33.
Il registro deve essere tenuto presso ogni soggetto che utilizzi per la concimazione dei propri terreni agricoli dei fanghi non tossici e nocivi provenienti da impianti di depurazione di scarichi civili o da altri processi produttivi.
L’utilizzatore, nel caso effettui direttamente il trasporto, non è soggetto ad autorizzazione.
Nel caso in cui alla fase di trasporto provveda un’impresa che effettui l’attività per conto terzi, tale attività deve essere in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Provincia. Il produttore del fango deve preoccuparsi di ottenere l’autorizzazione da parte dei Comuni interessati dallo spandimento.
Il registro dei terreni deve essere sempre accompagnato:
- dalle planimetrie catastali dei terreni assoggettati allo spandimento dei fanghi con l’indicazione degli appezzamenti utilizzati;
- dai formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- dalle analisi dei terreni assoggettati allo spandimento effettuate anteriormente alla prima applicazione dei fanghi e delle successive.
Sul registro deve essere effettuata la registrazione di ogni spandimento di fanghi per ogni singolo appezzamento. Non effettuare registrazioni cumulative di più spandimenti per più appezzamenti di terreno ma indicare ogni singola operazione per ciascun appezzamento di terreno.
INTESTAZIONE DEL REGISTRO
Indicare lo spazio di tempo coperto dal registro (da - a) e le generalità dell’utilizzatore.
DATA
Indicare la data in cui viene effettuato lo spandimento dei fanghi sul terreno.
IDENTIFICAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI
Indicare i dati catastali dell’appezzamento sul quale viene effettuata la distribuzione dei fanghi. Tale appezzamento deve essere identificabile sulla planimetria catastale che deve sempre accompagnare il registro.
SUPERFICIE DEGLI APPEZZAMENTI
Indicare la superficie effettiva di terreno in ettari sulla quale viene praticata la distribuzione dei fanghi.
COLTIVAZIONE IN ATTO O PREVISTA
Indicare la coltivazione in atto al momento dello spandimento o quella prevista. In quest’ultimo caso specificare che si tratta di coltivazione futura indicando altresì la data prevista per la semina - l’impianto.
QUANTITATIVO FANGHI DISTRIBUITI
Indicare la natura dei fanghi distribuiti tra le seguenti:
- Fango liquido
- fango fresco degli stadi di depurazione (fango della sedimentazione primaria e/o fango di supero) non stabilizzato aerobicamente o non digerito anaerobicamente;
- fango digerito anaerobicamente;
- fango stabilizzato aerobicamente;
- fango disidratato (da fango fresco o digerito - specificare);
- essiccato su letti;
- disidratato meccanicamente;
- essiccato termicamente;
- fango compostato.
Basta riportare il numero della voce interessata.
Indicare inoltre se i fanghi sono stati sottoposti a disinfezione.
PROVENIENZA
Deve essere identificato il produttore dei fanghi (nome o ragione sociale, indirizzo o sede legale ed estremi autorizzazione) e l’impianto di depurazione da cui provengono i rifiuti (ad es. impianto di depurazione di scarichi civili sito in...).
Nel caso si tratti di fanghi di risulta di depurazione di scarichi derivanti da processi produttivi specificare:
- il tipo di depurazione (ad es. biologica, chimico - fisica e biologica, ecc.);
- il processo produttivo di provenienza dei reflui dalla cui depurazione sono prodotti i fanghi.
TRASPORTATORE - ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE MEZZO - ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE - DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO
Deve essere identificato il trasportatore (nome o ragione sociale, indirizzo o sede legale ed estremi autorizzazione).
Nel caso il trasporto sia effettuato direttamente dall’utilizzatore stesso specificare soltanto che il trasporto viene effettuato in proprio.
Vanno riportati gli estremi di identificazione del mezzo (targa).
DATA DEL RACCOLTO
Indicare la data in cui si è effettuato il raccolto.
OSSERVAZIONI
Indicare ogni osservazione significativa ed in particolare le valutazioni sulla resa delle colture. tali osservazioni, che logicamente sono annotate sul registro in un modo differito rispetto alla registrazione degli spandimenti, devono comunque essere sempre tenute aggiornate in funzione delle date dei raccolti.
AVVERTENZE PARTICOLARI (vidimazioni, custodia e restituzione del registro)
Il registro deve essere vidimato (fogli numerati e bollati progressivamente) dal Comune. Il registro deve essere conservato a tempo indeterminato; la eventuale distruzione è soggetta ad autorizzazione del Comune.
In caso di cessazione dell’attività i registri devono essere consegnati al Comune.
8.6 - REGISTRO DELLE CONSEGNE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI
Da (data) _____________________
a (data) _____________________
Allevamenti con un carico di bestiame superiore al limite di 40 q/ha (legge regionale 16.4.1985, n. 33)
TITOLARE
Nome o ragione sociale _______________________________________________
sede legale ______________________________________________________
cap ___________________
Prov. ______________________________
Via _______________________________________________________
Tel. _______________________________________________________
ALLEVAMENTO ZOOTECNICO
Sito in _____________________________________________________
cap. ___________________
Prov. ________________________________
Via ________________________________________________________
Tel. ________________________________________________________
Animali allevati __________________________________________________
numero dei capi ___________________________________________________
NOTE PER L’USO DEL REGISTRO E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il presente registro è istituito ai sensi della legge regionale del Veneto 16.4.1985 n. 33.
Il registro deve essere tenuto presso ogni allevamento definito “senza terra” o “produttivo” in quanto ha un carico di peso vivo di bestiame allevato superiore al limite di 40 q/ha fissato dalla deliberazione in data 08.05.1980 del Comitato interministeriale per l’inquinamento.
nel caso in cui alla fase di trasporto provveda un’impresa che effettui l’attività per conto terzi, tale impresa deve essere in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Provincia.
INTESTAZIONE DEL REGISTRO
Indicare la generalità del titolare, l’indirizzo dell’allevamento zootecnico e specificare il tipo di animali allevati e il numero dei capi.
DATA
Indicare la data della consegna dei liquami.
QUANTITA’ DI LIQUAMI CONSEGNATA
Le quantità vanno espresse in quintali in base a pesature specifiche o in mancanza di queste a pesatura standard.
TRASPORTATORE - ESTREMI IDENTIFICAZIONE MEZZO
Deve essere identificato il trasportatore: nome o ragione sociale, indirizzo o sede legale ed estremi autorizzazione, solo nel caso di impresa che effettui l’attività per conto terzi. Vanno riportati gli estremi di identificazione del mezzo (targa).
UTILIZZATORE
Indicare il nome e ragione sociale, indirizzo o sede legale dell’utilizzatore o degli utilizzatori che ricevono i rifiuti per spanderli sui propri terreni.
AVVERTENZE PARTICOLARI (vidimazione, custodia e restituzione del registro)
Il registro deve essere vidimato (fogli numerati e bollati progressivamente dal Comune. Il registro deve essere conservato a tempo indeterminato; la eventuale distribuzione è soggetta ad autorizzazione del Comune.
In caso di cessazione dell’attività i registri devono essere consegnati al Comune.
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