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MISURE E PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA PM10
Veicoli esclusi dal provvedimento
Autocertificazione per deroghe all'ordinanza 34 del 5 10 2007
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
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La Regione Veneto ha approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11/11/2004 (BURV n. 130 del 21/12/2004) il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera;
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Il Comune di Mogliano Veneto, in base ai criteri di cui al citato Piano, è stato inserito nelle “zone A” per i parametri relativi alle polveri sottili (PM 10), e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e nelle “zone B” per i parametri relativi al benzene e biossido di azoto (NO2);
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con DCC n. 9 del 27/1/2005 avente ad oggetto “Atto di indirizzo politico e programmatico in tema di risanamento atmosferico” l’Amministrazione ha indicato le direttrici prioritarie, volte a favorire la mobilità sostenibile, la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento atmosferico, da recepire nella redazione dei Piani di Azione, di Risanamento di cui il Comune è tenuto a dotarsi secondo il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera;
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Il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), previsto dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, non ha, allo stato attuale, elaborato indicazioni per la redazione dei Piani di Azione, dei Piani di Risanamento e dei Piani di Mantenimento;
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Con la Delibera della Giunta Provinciale n. 71/15829/2005 del 15/2/2005 avente per oggetto “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. Provvedimenti di prima attuazione”, è stato formalmente istituito il Tavolo Tecnico Zonale della provincia di Treviso, suddividendo il territorio provinciale in cinque zone omogenee sulla base della proposta formulata dal Dipartimento Provinciale ARPAV; e si è stabilito che in tutti i Comuni della Provincia siano attuate le misure minime decise dai Tavoli Tecnici Zonali;
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il suddetto provvedimento provinciale prevede, fra le altre cose, che in via di prima attuazione del Piano Regionale, “i Comuni che rientrano nella zona “A” possono predisporre ed attuare piani stralcio dei Piani di Azione, da trasmettere alla Provincia per l’approvazione, purchè contengano le azioni dirette da attuare in caso di superamento dei valori limite e le specifiche ulteriori misure straordinarie in caso di superamento del limite annuo di 35 giorni di 50 microgrammi/mc come media giornaliera per il PM10 e le relative modalità, nei casi di progressiva emergenza”, dando immediata comunicazione dei provvedimenti adottati al Tavolo Tecnico Zonale;
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il CIS nella seduta del 28 settembre 2006 ha approvato l’aggiornamento della zonizzazione, in base alla quale il Comune di Mogliano Veneto rimane comunque in fascia A, anche se facente parte dell’ “Agglomerato” insieme ai seguenti altri Comuni: Treviso, Preganziol, Casier, Casale, Paese, Silea, Carbonera, Villorba, Ponzano, Quinto, Zero Branco;
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con precedenti Ordinanze erano state recepite le misure minime urgenti di competenza comunale deliberate dal TTZ nelle varie sedute, quale primi stralci del Piano di Azione che il Comune è tenuto a redigere, nelle more della sua approvazione da parte della Provincia e dell’elaborazione delle indicazioni per la redazione dei Piani di Azione, dei Piani di Risanamento e dei Piani di Mantenimento da parte del CIS;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Atteso che in data 7 febbraio 2007 è stato siglato l'"Accordo per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico" nell'area padana fra le Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle D'Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano e Canton Ticino, che prevede diverse azioni strutturali: sostegno al trasporto pubblico locale, limitazione della circolazione per i veicoli inquinanti, con incentivi alla loro rottamazione, adozione di misure, come i filtri antiparticolato per tutti i diesel, in grado di ridurre le emissioni inquinanti, ecc.
Considerato che nel corso del 2005 ARPAV ha condotto, su incarico del Comune di Mogliano Veneto, una campagna di monitoraggio delle PM10 a conclusione della quale è emerso che i dati rilevati hanno un andamento del tutto analogo al Comune di Treviso in quanto le concentrazioni giornaliere di PM10 rilevate presso via Macello sono risultate confrontabili con quelle osservate presso la stazione fissa di Treviso e pertanto, per il futuro, non sarebbe stato indispensabile continuare con un monitoraggio comunale, ma sarebbe stato sufficiente far riferimento ai dati rilevati a Treviso e consultabili on-line sul sito dell’ARPAV;
Atteso che le concentrazioni di PM10 rilevate a Treviso dal 1° gennaio 2007 al 26 ottobre 2007 hanno registrato 64 superamenti del valore limite giornaliero per le polveri PM10 pari a 50 microgrammi/mc da non superare più di 35 volte nell’anno civile;
Rilevato, pertanto, il permanere del superamento dei limiti di tollerabilità degli agenti inquinanti e considerato che la diffusione di tale problematica può rappresentare fattore di rischio per la pubblica incolumità delle persone particolarmente più deboli (anziani, bambini, ecc) e ritenuto quindi necessario ed urgente con la presente Ordinanza confermare l’adozione delle misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico precedentemente disposte e riproporre misure di limitazione della circolazione;
Viste le indicazioni in merito espresse dalla Giunta Comunale nelle sedute del 23 e del 30 ottobre 2007;
Vista la L.R. 33/85 e s.m.i., il DM 60/02, il DM 261/02, il PTRA n. 57/04;
Visti altresì.:
- l'art.7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che i Comuni possono limitare temporaneamente la circolazione veicolare nell'ambito del territorio comunale e all’interno del centro abitato per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- gli artt.5 comma 3 e 37 del D. Lgs. n.285/1992 Nuovo Codice della Strada;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
ORDINA
di disporre in tutte le strade comunali del territorio di Mogliano Veneto, compreso il tratto di Terraglio all’interno del centro abitato, nel periodo dalla data della presente Ordinanza al 21 dicembre 2007 e dal 7 gennaio 2008 al 28 marzo 2008, il divieto di circolazione dei veicoli non catalizzati aventi cilindrata superiore a 1400 cc., dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, per le seguenti categorie di veicoli a motore – di qualsiasi uso, con esclusione di quelli adibiti a servizi e trasporti pubblici – a combustione interna:
a) autovetture, come individuate all’art. 54, lettera a), del D.Lgs 30.4.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, alimentate a gasolio e immatricolate prima del 1 Gennaio 1997 o comunque non rispondenti alla normativa 94/12/EC (Euro II);
b) autoveicoli, come individuati all’art. 54, lettere b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n, del D.Lgs n. 285/1992, alimentati a gasolio e immatricolati prima del 1° Ottobre 1997 o comunque non rispondenti alla normativa 93/59/CE e 91/542/EEC Stage II, salvo specifica documentazione attestante l’installazione di Filtro AntiParticolato;
c) autovetture come individuate all’art. 54, lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992, alimentate a benzina e immatricolate prima del 01/01/1993 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EEC (Euro I) (non catalizzate);
d)
motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi, immatricolati prima del 01.07.1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/CE.
Sono esclusi dal divieto di cui al presente punto i veicoli indicati nell’Allegato A alla presente Ordinanza, facente parte integrante e sostanziale del provvedimento.
La mancanza dei documenti citati nell’Allegato A che danno titolo all’esclusione dal divieto di circolazione durante il periodo di divieto nelle zone interdette, è parificato alla circolazione in divieto alla presente Ordinanza.
Le disposizioni suesposte della presente Ordinanza sono rese esecutive e note al pubblico mediante l’installazione dei prescritti segnali stradali regolamentari in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92) a cura degli uffici comunali preposti.
Per le violazioni delle disposizioni relative alla circolazione della presente Ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 7 comma 13 D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992;
E’ fatto obbligo agli organi di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285, di osservare e fare osservare le disposizioni sopra indicate della presente Ordinanza.
Nel termine di 60 giorni, ed in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, può essere proposto ricorso al Ministero del lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con DPR 495/92.
DISPONE
la REVOCA delle seguenti precedenti Ordinanze Sindacali: Ordinanza n. 1 del 1/3/2005; Ordinanza n. 14 del 22/4/2005; Ordinanza n. 51 del 10/11/2005; Ordinanza n. 1 del 3/1/2006; Ordinanza n. 65 del 16/11/2006.
ORDINA
altresì, le seguenti ulteriori misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico, valide fino alla revoca del presente provvedimento, quali ulteriori stralci del Piano di Azione che i Comuni sono tenuti a redigere:
1)
siano applicate le seguenti limitazioni d’esercizio per gli impianti termici ad uso riscaldamento civile:
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La temperatura non deve essere superiore a 20° C negli edifici classificati in base al D. P. R. 412/93, con le sigle:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili ad esclusione degli uffici comunali
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
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La temperatura non deve essere superiore a 19° C negli uffici comunali
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La temperatura non deve essere superiore a 18° C negli edifici classificati in base al D. P. R. 412/93, con la sigla E8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
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Riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall’art. 9 del D. P. R. 412/93 per gli impianti alimentati a gasolio o nafta.
2)
é fatto divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
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box, garage, depositi ;
3) é fatto obbligo dell’abbassamento della temperatura di almeno 1°C negli ambienti di vita riscaldati da impianti non alimentati a combustibile gassoso oppure a combustibile a basso impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo (10 - 50 mg/Kg); combustibile "Aquadisel"; combustibile "Gecam"; biodiesel).
4)
Qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o GPL è vietato l’uso della legna da ardere e delle biomasse combustibili per il riscaldamento, climatizzazione degli ambienti e per la produzione di acqua calda (valido per impianti superiori a 35 kW);
5) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di accendere fuochi all’aperto, cioè è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri. L’uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito sulle aree private, mentre è vietato sulle aree pubbliche, tranne quando rientri all’interno di manifestazioni quali fiere, sagre e similari; é fatto divieto delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, con l'eccezione dei tralci delle viti se soggette ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria. È consentita su tutto il territorio comunale l’accensione dei tradizionali falò, cosiddetti Panevin, unicamente in concomitanza con la Festa dell’Epifania e con la consueta Fiaccolata dei 5 Panaini organizzata dalla SOMS. In tali manifestazioni sarà comunque consentita esclusivamente la combustione di ramaglie (materiale di origine vegetale);
6) é fatto obbligo dello spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello, dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;
7) è fatto obbligo ai gestori e proprietari delle attività produttive la cui somma delle emissioni di polvere totali autorizzate ai sensi del DPR 203/88 da tutti i camini sia superiore ai 10 Kg/die di inviare alla Provincia di Treviso e al Comune sede dell’impianto, secondo le modalità e la tempistica che comunicherà loro la Provincia, una dichiarazione contenente: le condizioni di esercizio tipiche dei propri impianti con andamento giornaliero; i parametri di esercizio sensibili; le analisi delle emissioni dell'ultimo anno; una stima delle modalità e dei tempi di riduzione delle emissioni e/o dell'esercizio al fine di rispettare il limite di 10 Kg/die; in caso contrario dovranno essere fornite adeguate indicazioni tecniche;
A carico dei trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, salvo diverse disposizioni di legge.
AVVISA ALTRESÌ
La presente Ordinanza verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Mogliano Veneto per giorni 30. Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di Mogliano Veneto.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
Copia del presente provvedimento verrà trasmesso, a cura del Servizio Ecologia, Ambiente e Verde Pubblico, ai seguenti soggetti, anche al fine dei controlli di eventuale rispettiva competenza:
Comando di Polizia Municipale
Tutti gli uffici comunali
Provincia di Treviso
TTZ della Provincia di Treviso
Comitato di Indirizzo e Sorveglianza
Dipartimento Provinciale di Treviso dell’ARPAV
ULSS 9
Regione Veneto
IL SINDACO
Giovanni Azzolini
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